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La Legge Martelli


Art. 1 Lo status di rifugiato
Art. 1 Possono ottenere lo "status di rifugiato" tutti i cittadini stranieri che, principalmente per motivi di razza, religiosi, di appartenenza sociale, politici, vengono perseguitati nel paese di cui sono cittadini per cui debbono abbandonarlo o, se sono all'estero, non possono farvi rientro. La domanda relativa di regola va presentata dagli interessati alla polizia di frontiera all'atto di fare ingresso in Italia, ovvero alla questura del comune in cui lo straniero si trova. In essa, oltre ai dati anagrafici, debbono essere riportati, in maniera circostanziata, anche i motivi che inducono lo straniero a richiedere l'accesso all'istituto in questione. Detti motivi, ove possibile vanno opportunamente documentati. La questura, ricevuta la domanda, trasmette la documentazione acquisita alla Commissione centrale presso il Ministero degli Esteri, la quale valuta la fondatezza dell'istanza. L'intera procedura richiede in media 4 o 5 mesi. La questura deve fornire le necessarie ulteriori indicazioni per il completamento della pratica e rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno di breve durata (45 giorni) eventualmente rinnovabile fino alla decisione della Commissione centrale. I richiedenti asilo, privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia, possono chiedere la concessione di un contributo con domanda indirizzata alla Prefettura competente per territorio, che può essere presentata anche alla questura o all'ufficio di polizia del luogo di domicilio. Il contributo, se concesso, non potrà essere erogato per più di 45 giorni e cessa comunque, dal giorno in cui lo straniero viene notificata la delibera dell'anzidetta commissione. Coloro che vengono riconosciuti rifugiati, dopo aver ottenuto lo specifico permesso di soggiorno dal questore, possono dedicarsi ad attività lavorativa.

Art. 2 Ingresso
Con l’art. 2 iniziano una serie di norme contenute nella legge Martelli, che disciplinano modalità e condizioni per l’ingresso regolare dello straniero nel territorio dello Stato.
La norma indica i motivi che possono giustificare l’ingresso e prevede l’obbligo del ocsiddetto "timbro datario" apposto dagli operatori addetti al valico di frontiera; senza questo timbro lo straniero non può dimostrare nè la regolarità del suo ingresso nè il giorno in cui è arrivato in Italia e non può quindi ottenere l’autorizzazione al soggiorno.
La norma attribuisce agli operatori di frontiera il potere di acquisire dati personali inerenti lo straniero da trasmettere al Ministero degli Interni.
Al comma 2 è previsto che entro il 30 ottobre di ciascun anno, con decreto interministeriale, sia determinata la programmazione dei flussi d’ingresso in Italia per ragione di lavoro degli stranieri. Con gli stessi decreti dovrebbe essere definito il programma d’interventi sociali ed economici atti a favorire l’inserimento nel nostro Paese dei lavoratori stranieri.
Sino ad oggi sono stati emanati 6 decreti annuali, l’ultimo dei quali riguarda il 1996: nei primi 5 anni di applicazione della legge Martelli, tali decreti si sono limitati esclusivamente a prevedere l’ammissione in Italia degli stranieri extracomunitari, senza peraltro provvedere a definire la programmazione degli interventi stessi. Con il decreto 27 dicembre 1996, invece, sono stati individuati strumenti per un ingresso programmato dei cittadini non comunitari.

Art. 3 Documenti necessari e respingimento alla frontiera
L’ingresso in Italia è subordinato al possesso da parte dello straniero di passaporto valido o documento equipollente e del visto, ove prescritto. IL visto di ingresso è rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati i motivi, la durata ed eventualmente il numero di ingressi consentiti. Sono equiparati ai visti nazionali i visti rilasciati dalla autorità degli stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di specifici accordi. IL D.L. 416 prevede inoltre (art. 3, co. 2) che il Ministro degli affari esteri ridefinisca entro il 30 giugno 1990 con propri decreti i paesi per i quali è richiesto il visto di ingresso. Sino ad oggi tali decreti non risultano essere stati emanati, per cui la materia continua ad essere disciplinata da disposizioni amministrative di carattere interno.
Gli stranieri che non risultino in regola con i documenti di ingresso devono essere respinti alla frontiera da parte dei competenti uffici di polizia.
Secondo la "Legge Martelli" gli uffici devono, altresì, respingere alla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risultino espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. IL provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto. Analogo provvedimento è adottato sulla base dell’Accordo di Schengen quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.
Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l’impegno di un Ente o di una Associazione, individuati con decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro degli Affari Sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia ad assumersi l’onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria. L’art. 3, comma 7, prevede l’emanazione di apposito regolamento governativo per la disciplina dei criteri e modalità per l’attuazione di tali ultime disposizioni. IL relativo provvedimento normativo non risulta essere stato ancora emanato.

Art. 4 Soggiorno
Possono soggiornare nel territorio nazionale gli stranieri che vi sono regolarmente entrati e che siano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla autorità del nostro paese o dalla autorità degli stati della Comunità europea secondo le modalità stabilite da specifici accordi. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia dove gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto (ove questo sia prescritto) entro otto giorni dalla presentazione della richiesta. Il permesso ha di norma validità biennale: permessi di più breve durata possono essere rilasciati per lavori di carattere stagionale o per visite a familiari o in relazione alla scadenza del visto di ingresso.
Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.
Il permesso di soggiorno è prorogabile dal Questore, salvo che il "visto" in base al quale è stato rilasciato sia "improrogabile". In questo caso il Questore non può concedere proroghe o rinnovi. I rinnovi, ove accordati, possono avere, nel massimo, durata doppia del primo rilascio e vanno sempre richiesti prima (dieci-quindici giorni) della scadenza del permesso di soggiorno di cui l'interessato è in possesso. Infatti, non può stare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (Art. 4 n. 11 - Legge 39/90).
Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale.
I cittadini stranieri debbono dichiarare all’autorità di Pubblica Sicurezza, salvo che non siano iscritti all'anagrafe, ogni cambio di residenza entro 15 giorni dal trasferimento. La stessa autorità prende atto della notifica con apposita annotazione sul foglio costituente il permesso di soggiorno. Il cittadino straniero non può avanzare richieste alla Pubblica Amministrazione se non è in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ogni straniero è tenuto a curare personalmente i rapporti con la Questura salvo che non si tratti di minori di anni 18 ospitati in Istituti di Istruzione, di cittadini ricoverati in luoghi di cura o di pena, ospitati in comunità civili o religiose nei quali casi il permesso di soggiorno può essere richiesto per loro conto e su loro delega da chi presiede le case o gli Istituti di cui sopra (Art. 4 nn. 13, 14, 15 - Legge 49/90).
Il permesso di soggiorno può essere rifiutato quando lo straniero non soddisfi i requisiti di legge o ove ostino ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il permesso può essere inoltre rifiutato quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno dei paesi contraenti l'accordo di Schengen: per gli stessi motivi il permesso può essere revocato.

Art. 6
Il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che dimora stabilmente in Italia può ottenere l'iscrizione all'anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d'identità con validità pari al permesso di soggiorno. Anche il permesso di soggiorno per motivi turistici di lunga durata (di regola non inferiore ad un anno), può consentire l'accesso all'iscrizione anagrafica.

Art. 7 e 7bis L'espulsione
L'espulsione è il provvedimento con il quale una delle autorità indicate dalla Legge (Ministro dell'Interno, Giudice e Prefetto) dispongono che lo straniero abbandoni il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento stesso ovvero che venga accompagnato immediatamente e coattivamente alla frontiera dalla Forza Pubblica (Art. 7 Legge 28 febbraio 1990 n. 39). I motivi che possono dar luogo all'espulsione o che la impongono sono, in genere, infrazioni alle leggi italiane commesse dai cittadini stranieri in Italia, ivi comprese le norme sull'ingresso e sul soggiorno nonché lo stato di indigenza e la non liceità delle fonti di sostentamento.
Il cittadino straniero espulso non può fare rientro in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno prevista dall'art. 151 del T.U.L.P.S. che l'interessato può richiedere con apposita e motivata istanza da inoltrare attraverso l'autorità diplomatica o consolare italiana del suo paese d'origine. Nell'istanza lo straniero deve indicare chiaramente i motivi per i quali chiede di poter tornare in Italia. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso su propria istanza o su richiesta del difensore, può rientrare in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti processuali per i quali è necessaria la sua presenza. In tali casi, comunque, il rientro è temporaneo e strettamente connesso all'esecuzione degli adempimenti processuali al termine dei quali è riaccompagnato alla frontiera. (Art. 8 Legge 12 agosto 1993 n. 296). Di regola, lo straniero è espulso verso il paese d'origine salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che procede, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per ragioni di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, condizioni personali o sociali ovvero per opinioni politiche, non ritenga di accordargli una destinazione diversa che, in genere, è il paese di provenienza se diverso dal primo. (Art. 7 nn. 6, 10 - Legge 28 febbraio 1990 n. 39).

Espulsione disposta dal Ministero dell'Interno
Il Ministero dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nello Stato previo nulla osta dell'autorità giudiziaria se l'espulso risulta sottoposto a procedimento penale. (Art. 7 n. 5 - Legge 28 febbraio 1990 n. 39).

Espulsione disposta da giudice
E obbligatoria: a) quando lo straniero si è reso responsabile di uno dei delitti di cui al Titolo I del Libro II del Codice Penale ossia di delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, contro i diritti politici del cittadino ovvero contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti (art. 312 C.P.); b) quando lo straniero sia stato condannato per altri delitti alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (art. 235 C.P.).
Può essere disposta:
- come misura di sicurezza ordinata in sentenza quando lo straniero viene condannato per uno dei reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione finalizzata allo stesso traffico illecito, di agevolazione dell'uso di detta sostanza, di istigazione, proselitismo e induzione all'uso delle stesse nei confronti di persona minore o incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero se il fatto stesso è stato compiuto all'interno o nelle adiacenze di scuole, di comunità giovanili o di caserme nonché all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari (art. 86 n. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Nei casi anzidetti, qualora il giudice non disponga con la sentenza di condanna l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, il prefetto della Provincia in cui avviene la liberazione del condannato per compiuta espiazione della pena, è tenuto a decretare l'espulsione dello straniero con proprio provvedimento amministrativo;
- come misura di sicurezza adottata nei confronti dello straniero condannato per una qualsiasi delle altre ipotesi di delitto contemplate dal Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti (art. 8G n. 2 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 390);
- a richiesta dell’interessato o del suo difensore quando il cittadino straniero: a) è sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti consumati o tentati, diversi da quelli di devastazione, saccheggio, strage, guerra civile, associazione di tipo mafioso, omicidio, rapina con armi, estorsione da parte di appartenenti ad organizzazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi avvalendosi dell'appartenenza ad organizzazione mafiosa o al fine di agevolare l'attività delle stesse, per finalità di terrorismo od eversione nonché per particolari delitti sulle armi e sugli stupefacenti; b) è detenuto perché condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione (art. 8 Legge 12 agosto 1993, n. 296). Lo straniero che si trova in custodia cautelare o in espiazione di pena per inosservanza delle prescrizioni relative al provvedimento di espulsione, ottenuto su propria richiesta (lettere "a" e "b"), non può ottenere nuovamente il beneficio della espulsione immediata (Art. 8 Legge 12 agosto 1993 n. 296).

Espulsione disposta dal prefetto
E obbligatoria: a) nel caso in cui il giudice non dispone l'applicazione, a fine pena, della specifica misura di sicurezza per coloro che sono stati condannati per uno dei delitti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82 comma 1 e 2 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 86 n. 1 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); b) se ricorre lo stato di flagranza nei delitti di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta, ricezione, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, detenzione non per uso personale, spedizione, invio, consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure, per chi, in possesso dell'autorizzazione a produrre, commerciare, ecc., sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente le cede, le mette o procura che altri le mettano in commercio. Nella presente ipotesi, il prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede, oltre all'espulsione dispone anche che lo straniero venga accompagnato coattivamente alla frontiera (art. 86 n. 3 D.P.R. 9 ottobre 1990 n 309); c) per coloro che hanno riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti non colposi per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti oppure per i delitti contro la personalità dello Stato (se il giudice non adotta la misura di sicurezza) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci. Ed ancora per i delitti di devastazione e saccheggio (art. 419 C.P.), contro l'incolumità pubblica (Titolo VI del Libro II C.P.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci, di riduzione in schiavitù (art. 600 C.P.), di furto di armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi od in altri locali adibiti alla custodia, di furto commesso introducendosi o trattenendosi in un edificio od in altro luogo destinato ad abitazione, usando violenza sulle cose ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona (art. 7 n. 1 Legge 28 febbraio 1990 n. 39); d) per coloro che violino le disposizioni di ingresso e soggiorno in Italia ovvero che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale (art. 7 n 2 Legge 28 febbraio 1990 n. 39); e) per coloro che sono stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale (Legge 18 gennaio 1994 n. 50 art. 4).
Può essere disposta:
- nei confronti dello straniero condannato per una qualsiasi delle ipotesi contemplate dal Testo Unico delle Leggi sugli stupefacenti per le quali non è prevista l'espulsione obbligatoria e se il giudice, nella sentenza di condanna, non dispone l'espulsione come misura di sicurezza (art. 86 n. 3 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- nei confronti di coloro che a richiesta dell'autorità di P.S. non dimostrano la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia (art. 25 Legge 22 maggio 1975 n. 152);
- nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, debba ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la con dotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente anche in parte con proventi di attività delittuose ovvero che per il comportamento debba ritenersi siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 in relazione art. 7 n. 3 Legge 28 febbraio 1990 n. 39);
- nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni del tipo mafioso (art. 1 Legge 31 maggio 1965 n. 575 in relazione art. 7 n. 3 Legge 28 febbraio 1990 n. 39).

Art. 10 Svolgimento di attività lavorativa
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività lavorativa, autonoma o dipendente, i cittadini non comunitari regolarmente entrati nel territorio nazionale e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, con possibilità di stipulare qualsiasi contratto di lavoro secondo le norme in vigore per i lavoratori italiani, con la sola esclusione del pubblico impiego (art. 9, co. 3 D.L. 416). Lo stesso D.L. 416 (art. 9, co. 4) prevede peraltro la possibilità di impiegare lavoratori extracomunitari per l'esercizio di profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale: in questo caso vengono stipulati, con i lavoratori interessati, contratti biennali di diritto privato. Una serie di ulteriori disposizioni del D.L. 416 sono finalizzate a facilitare ulteriormente l'inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia: in questo senso è prevista la possibilità per tali soggetti di costituire o entrare a fare parte di cooperative anche se cittadini di paesi con i quali non sussistono rapporti di reciprocità (art. 9. co. 6); la possibilità di iscriversi all'albo degli esercenti l'attività di commercio anche in mancanza dell'adempimento degli obblighi scolastici e prescindendo dalle condizioni di reciprocità (art. 10, co. 1 e 3); la possibilità per i commercianti ambulanti di assumere, in deroga alla normativa vigente, sino a cinque lavoratori extracomunitari (art. 10, co. 6); la possibilità per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia che abbiano riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero di sostenere gli esami di abilitazione professionale o chiedere l'iscrizione negli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana (art. 10, co. 7).

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