STATUTO

Associazione "Centro Culturale Multietnico LA TENDA

STATUTO

art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione di volontariato denominata: "Centro Culturale Multietnico LA TENDA". Essa ha sede in Milano, via Valtellina 68.

art.2 - Modificazioni dello statuto

 Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato dall'assemblea dell'associazione riunita in via straordinaria.

art. 3 -Finalità

L'associazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, conforme alla legge 11.8.1991 n.266 di cui intende avvalersi, per il presente atto e per ogni altro atto connesso allo svolgimento delle attività, delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste.

 L'associazione opera per:

 - Il rispetto delle regole della democrazia e della civile convivenza fra persone di etnie diverse.

 - Superare la cultura individualistica dominante riaffermando e realizzando gli ideali di libertà, di tolleranza,

uguaglianza sociale ed economica, di pace spesso negati nella pratica dei comportamenti individuali e di gruppo.

 - Dare motivi di contributo di pensiero, di confronto culturale, di azione finalizzati a recuperare il pacifico rapporto

 fra la gente e a favorire l'instaurazione di nuovi rapporti di comprensione e di solidarietà tra tutti gli individui.

 - Favorire il dialogo fra le diverse culture coesistenti onde creare un piano di parità legale, civile ed economico, co

le condizioni per una vita più umana, più giusta, più solidale per tutti indipendentemente dall'origine etnica.

 - Tutelare con ogni forma e in ogni sede, sia individualmente che collettivamente, i diritti dei cittadini stranieri anche non residenti ma presenti nel territorio, rappresentandoli nell'ambito territoriale della provincia di Milano nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni politiche, sindacali ed economiche.

- Erogare a favore dei propri soci tutti i servizi idonei al conseguimento delle finalità sopra elencate.

- Favorire la diffusione e la promozione, nell'ambito territoriale di propria competenza, di iniziative finalizzate agli scopi enunciati.

In particolare, nello specifico culturale, le iniziative possono essere: corsi per cittadini stranieri di alfabetizzazione e di lingua italiana, di informatica, di grafica e formazione professionale; incontri, convegni ed eventuali pubblicazioni per la valorizzazione della produzione letteraria in lingua italiana realizzata da cittadini stranieri: cineforum, dibattiti, incontri, concerti, mostre, giochi e feste sui temi della multietnicità.

art. 4 - Gli aderenti

Possono aderire all'associazione di volontariato tutte le persone fisiche e giuridiche (enti, associazioni, organizzazioni) che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'associazione e versano la quota annuale per la tessera sociale.

I soci fondatori dell'associazione sono equiparati a soci sostenitori.

In relazione alla quota corrisposta, gli aderenti possono essere distinti in soci ordinari e sostenitori.

Competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aderenti, sulle modalità e misura delle quote è il Consiglio direttivo.

I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

L'associazione assicura per malattia, infortuni, responsabilità civile verso terzi, i soci che prestano attività di volontariato.

I soci eleggono fra loro il Presidente e i componenti il consiglio direttivo.

I soci possono essere esclusi dall'associazione qualora il loro comportamento sia scorretto o contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'associazione, per mancato pagamento della quota annuale, per dimissioni da presentarsi per iscritto, per decesso o per scioglimento qualora il socio sia persona giuridica o associazione o organizzazione.

Competente a deliberare l'esclusione è il consiglio direttivo che decide con parere motivato dopo aver sentito l'interessato.

 art. 5 - Organi dell'associazione

 Sono organi dell'associazione:

 - l'assemblea dei soci,

 - il consiglio direttivo,

 - il Presidente.

 Tutte le cariche sono gratuite.

art. 6 - L'assemblea

L'assemblea è formata da tutti i soci dell'associazione ed è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente.

L'assemblea elegge fra i propri soci il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo.

 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

 Viene convocata da presidente con avviso da comunicarsi ai soci almeno 10 giorni prima, ed anche ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci.

 Il Presidente nomina un segretario incaricato per la redazione del verbale.

 L'assemblea in via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, del programma e delle linee generali di azione e di gestione dell'associazione.

 L'assemblea, in via straordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla devoluzione del patrimonio sociale.

 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci intervenuti.

 Per le modifiche di atto costitutivo e statuto è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti, mentre per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

 Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ogni socio può essere rappresentato da altro socio avente diritto al voto al quale abbia conferito delega scritta. Ogni socio non potrà essere munito di più di tre deleghe.

 art. 7 - Il Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive dell'associazione: attua le deliberazioni dell'assemblea, provvede alla gestione delle attività e alla redazione del bilancio.

 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

 L'elezione, in seno all'assemblea avviene sulla lista dei soci disponibili mediante l'espressione di un numero di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere; vengono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze.

 Il consiglio direttivo elegge al suo interno il vice presidente ed un tesoriere; predispone il bilancio consuntivo e preventivo; provvede, almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato alla convocazione dell'assemblea elettorale.

 Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e può essere revocato dalla assemblea ordinaria per gravi motivi. i suoi membri possono essere rieletti.

 Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei consiglieri con avviso da comunicarsi almeno sette giorni prima; esse sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal consiglio stesso.

 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 Il Consiglio direttivo, qualora vengano a mancare i membri elettivi in carica, è integrato dai soci primi  fra i non eletti, fatto salvo il caso delle dimissioni della maggioranza dei membri; in tal caso si procede a nuove elezioni ed i membri così eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato.

art. 8 -Il Presidente

 Il  Presidente viene eletto dalla assemblea e rappresenta l'associazione di volontariato nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione, assume le obbligazioni ed amministra i fondi ed il patrimonio dell'associazione in collaborazione con il Tesoriere.

 Il Presidente stipula le convenzioni tra l'associazione e gli altri Enti o soggetti previa delibera dell'assemblea, che stabilisce le modalità di  attuazione della convenzione.

 Il presidente impartisce le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

 In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica nella prima successiva riunione del Consiglio stesso.

 Il  Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

 art. 9 - Le risorse

 Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

 - quote di iscrizione annuale dei soci ordinari;

 - contributi annuali dei soci sostenitori;

 - contributi dei privati;

 - contributi di enti pubblici e privati;

 - ogni altro tipo di provento coerente con gli scopi sociali.

 art. 10 - Il bilancio

 L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 Il bilancio è annuale e viene presentato all'assemblea dei soci, entro il 30 aprile, che lo approva.

 Il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo con le entrate e le spese relatore ad un anno corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale; il bilancio preventivo con le entrate e le spese previste per l'esercizio annuale successivo.

 art. 11 - Scioglimento

 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre organizzazioni di volontariato che perseguono gli stessi scopi di solidarietà e in preferenza alla "lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli"

art. 12 - Disposizioni finali

 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

 Di questo atto, scritto in otto pagine viene dato lettura ai signori soci i quali lo approvano e lo sottoscrivono:

 [seguono 29 firme]

 registrato all'ufficio del registro al n. 000610 serie 3E  il 10.07.1995

 L'associazione è inserita all'albo delle associazioni di volontariato della regione Lombardia al n.. 84 l'11.01-1996

 Nel Giugno 1995 è stata fatta questa integrazione richiesta dalla Regione:

 

"VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26/6/1995 in Milano via Valtellina 68, alle ore 21 presso l'abitazione del Presidente, si riunisce in prima convocazione l'assemblea straordinaria della associazione  'centro culturale multietnico La Tenda' con la presenza dell'unanimità dei soci i quali sottoscrivono il presente verbale:

 Presiede l'assemblea il Presidente Signor Taddeo Raffaele che invita il signor Zurlo Sergio a fungere da segretario per la redazione del verbale.

 Il presidente, rilevato che sono intervenuti tutti i soci dell'anno 1995 iscritti nel libro sociale dell'associazione, dichiara l'assemblea validamente costituita ed in condizione di poter deliberare con la maggioranza unanime dei soci, prevista per la registrazione del nuovo statuto presso l'Ufficio del Registro di Milano anzichè presso il notaio. Pertanto, il Presidente invita ad intervenire a deliberare sul seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

 

1) Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione in relazione alle modifiche richieste dalla Regione Lombardia per ottenere l'iscrizione nell'apposito albo delle Organizzazioni  di volontariato, secondo le norme vigenti.

 Quindi il Presidente passa ad illustrare il contenuto delle variazioni apportate rispetto al precedente statuto allegato all'atto costitutivo del notaio Lainati di Milano del 10/2/1994:

 l'assenza di lucro nelle attività di solidarietà; la gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni fornite dagli aderenti; la parità fra i soci ordinari e sostenitori del dovere di partecipare alle assemblee e del diritto di voto in esse; la specifica culturale di alcune attività svolte dall'associazione; la natura di volontariato e solidarietà che deve avere l'Ente destinatario dei beni residui in caso di scioglimento dell'associazione.

 Il Presidente, infine, dà lettura del testo del nuovo statuto che, messo ai voti, risulta approvato e sottoscritto da tutti i soci dell'associazione.

 Al termine, l'assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore 23 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Presidente

 Segretario

 Soci   Seguono 28 firme

 REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DI GRUPPI TERRITORIALI “LA TENDA”

 Approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo il giorno …

 

Art. 1

 

Il Centro Culturale Multietnico LA TENDA si propone, in conformità con gli scopi del proprio statuto, di “favorire la diffusione e la promozione…in particolare, nello specifico culturale, [mediante] iniziative [che] possono essere: corsi per cittadini stranieri di alfabetizzazione di lingua italiana, di informatica, di grafica e formazione professionale; incontri, convegni ed eventuali pubblicazioni per la valorizzazione della produzione letteraria in lingua italiana realizzata da cittadini stranieri; cineforum, dibattiti, incontri, concerti, mostre, giochi e feste sui temi della multietnicità”

Art. 2

Vengono costituiti, a tale scopo, gruppi territoriali, diversi da quello nel quale ha sede l’Associazione, con il compito di sviluppare i programmi relativi in località differenti da quella della sede madre

 Art. 3

 I gruppi, formati da un minimo di tre soci, prendono il nome dalla località presso cui vengono costituiti (ad esempio: Centro Culturale Multietnico La tenda-Bologna), e informano il Consiglio Direttivo della loro costituzione.

Art. 4

 I soci del gruppo così costituito devono essere residenti nell’ambito della Regione a cui la sede appartiene.

 Art. 5

Il Consiglio Direttivo approva provvisoriamente, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, e fino alla approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, la costituzione del gruppo territoriale.

Art. 6

 Il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea dei soci la proposta di costituzione del gruppo territoriale nella riunione annuale, come prevista dalla Statuto.

Art. 7

 Anche in seno al gruppo territoriale, qualora il numero superi le sette unità si nomina un Consiglio Direttivo, chiamato Consiglio Direttivo più il nome della località ove si è formato (ad esempio: Consiglio Direttivo Bologna; C.D.B.) composto da non meno di tre unità col fine di promuovere le iniziative e portare a compimento quelle decise nella programmazione annuale dell’Assemblea dei soci.

Art. 8

 Le decisioni del C.D. territoriale vengono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

 Art. 9

 Il Consiglio Direttivo territoriale agisce nella attività promozionale ed esecutiva della programmazione in piena autonomia con il solo obbligo di darne informazione anche mediante strumenti informatici al Consiglio Direttivo della sede madre (denominato C.D.M.)

Art. 10

 Qualora il C.D.M. non intervenga entro tre giorni dall’invio della comunicazione, ogni attività programmata può essere portata a compimento.

 Art. 11

 E’ necessario il preventivo assenso, fornito anche mediante strumenti informatici, del C.D.M., anche ad opera del solo rappresentante legale, per ogni inziativa programmata, qualora si prevedano spese.

 Art.12

 Il veto del rappresentante legale per una qualsiasi iniziativa deve essere motivato ed è operante qualora l’iniziativa sia incompatibile con le disponibilità di cassa esistenti e/o qualora essa sia in netto contrasto con le finalità della Associazione così come definite nello Statuto.

Art. 13

 I membri del gruppo territoriale di cui all’art. 2 sottoscrivono il presente regolamento sollevando espressamente l’Associazione da eventuali danni che si venissero a costituire nei confronti dei terzi per le attività promosse dallo stesso gruppo territoriale e non accolte dall’Associazione.

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